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La nozione di libero professionista

Nel nostro ordinamento giuridico non rientrano le nozioni di libero professionista o professionista individuale, in quanto l'attività di questi soggetti manca di un aspetto fondamentale, ovvero quell'assetto organizzativo che è invece necessario per l'esercizio d'impresa.

Nel lavoro professionale, infatti, prevale di più l'aspetto intellettuale professionale dalla prestazione imprenditoriale. In ogni caso, questo modo di concepire il lavoro del libero professionista sta venendo poco a poco superato. Questo certamente è un bene, poiché, la mancata estensione di tale definizione ai professionisti individuali implica che essi non siano soggetti a quelle procedure concorsuali che sono invece previste per gli imprenditori veri e propri.

L'articolo 2238, tuttavia, stabilisce che il libero professionista diventa imprenditore quando la sua figura intellettuale viene esercitata in forma d'impresa: "Se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività organizzata in forma di impresa, si applicano anche le disposizioni del titolo II. In ogni caso se l'esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle sezioni II, III, IV, del capo I del titolo II."

Il libero professionista diventa imprenditore solo, quindi, se svolge un'altra attività.