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La società semplice: costituzione e cenni generali

La società semplice non può avere per oggetto un'attività commerciale e non è, di conseguenza, assoggettata allo statuto dell'imprenditore commerciale. Inoltre, la società semplice, è obbligata ad essere iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese (efficacia dichiarativa per attività agricola, pubblicità notizia per le restanti attività). Tale forma viene consentita anche per altre tipologie, come le attività di revisione contabile, quelle libero-profesionali e per la gestione di patrimoni immobiliari.
Tale normativa da una parte vale per tutte le società di persone se non derogate espressamente e, dall'altra, regola la disciplina della società semplice.

Per la costituzione della società semplice non è necessario seguire certe formalità (esiste, quindi, libertà della forma), che sono però obbligatiorie quando vi sono beni immobili o altri diritti immobiliari a tempo indeterminato o che eccedono i nove anni.

Con il contratto sociale i soci si assumono l'obbligo di effettuare determinati conferimenti; apporti che possono essere:

  1. In natura, quindi in proprietà o in godimento (occorre garantire l'evizione, ovvero la totale assenza di vizi o difetti del bene oggetto del contratto).
  2. In denaro
  3. Come crediti (il socio è tenuto a garantire l'effettiva esistenza del credito e, quindi, a rispondere in caso di insolvenza).
  4. Opera lavorativa: su tale socio d'opera sorgono problemi in merito allo scioglimento della società, in cui i soci riacquisterebbero solo la propria attività lavorativa senza vantare diritti sul vero valore della società.