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L'impresa comunitaria

L'impresa comunitaria

In molti dei Paesi europei non è prevista un'unica legislazione in materia d'impresa: si pensi ad esempio al diritto tedesco e francese, che una definizione di impresa non la forniscono neanche, cosa che invece non accade nel diritto inglese e italiano:

  • Nel diritto inglese tale definizione è stata introdotta per la prima volta nel 1965 con l'emanazione della disciplina in materia di concorrenza (Monopolies and Mergers Act) che, successivamente, è stata ampliata con l'ingresso della Gran Bretagna nella UE e l'introduzione delle norme a tutela dei consumatori (Fair Trading Act).
  • Il diritto italiano non definisce direttamente l'impresa, ma dà una definizione di imprenditore (articolo 2082) da cui si può dedurre il concetto di impresa, intesa come l'attività economica che viene esercitata, appunto, dall'imprenditore.

 

Trattato di Roma

Queste lacune hanno contribuito ad una definizione d'impresa comunitaria dal punto di vista economico e il termine, pertanto, è contenuto in alcune norme nel Trattato di Roma:

  • L'articolo 43;
  • L'articolo 48: "[...] Per società si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro.";
  • L'articolo 81;
  • L'articolo 82.

Oltre a questi articoli, una definizione si trova anche nelle sentenze della Corte di Giustizia: "[...] ricomprende qualsiasi soggetto, autonomo centro di imputazione giuridica, privato o pubblico, che svolga un'attività rilevante dal punto di vista economico [...]".
Tale definizione è molto più ampia rispetto a quella del nostro ordinamento, infatti la forma giuridica è irrilevante.

Dal 2005, in base alla raccomandazione della UE 2003/361/CE, sono state definite le dimensioni massime di alcune imprese:

  1. Sono definite micro imprese quelle con un numero di dipendenti inferiori a dieci e con un fatturato o totale di bilancio inferiore a due milioni di euro;
  2. Sono definite piccole imprese quelle con un numero di dipendenti inferiore a cinquanta e con un fatturato o totale di bilancio inferiore a dieci milioni di euro;
  3. Sono definite medie imprese quelle con un numero di dipendenti inferiore a duecentocinquanta e con un fatturato inferiore a cinquanta milioni di euro ed un totale di bilancio inferiore a quarantatre milioni di euro.