Le banche offrono servizi di pagamento alternativi alla moneta legale (quella messa in circolazione dalla Banca Centrale Europea) detti “moneta bancaria”.
La moneta bancaria può essere:
- Cartacea: assegni bancari e assegni circolari
- Elettronica: carte di credito, carte di debito, carte prepagate
Di seguito tratteremo della moneta bancaria cartacea, ovvero degli assegni.
ASSEGNO BANCARIO
L’assegno bancario è un titolo di credito a vista in cui un soggetto (traente), titolare di un conto corrente, ordina alla propria banca (trattaria) di pagare una somma a favore di un altro soggetto (beneficiario) o di se stesso.
Si osserva che l’assegno bancario (A/B nel seguito):
- È un titolo di credito, ovvero un documento che incorpora il diritto di ricevere una somma di denaro a una scadenza prefissata.
- Ha scadenza a vista, ovvero deve essere pagato dalla banca al beneficiario al momento della presentazione dello stesso
- Contiene un ordine di pagamento impartito dal traente alla propria banca trattaria a favore di un soggetto beneficiario
Come evidenziato precedentemente, nell’A/B compaiono pertanto tre soggetti:
- Traente: colui che emette l’ordine di pagamento nei confronti della banca presso la quale è titolare di un conto corrente. Pertanto per emettere un A/B è necessario disporre di un conto corrente, su cui sono disponibili fondi, e per il quale si è stati autorizzati dalla banca ad emettere assegni. Generalmente, la banca consegna al cliente un blocchetto (il “libretto”) contenente un certo numero di assegni formati da due parti: la “madre” e la “figlia”. La madre è un talloncino di memoria che resta attaccato al libretto, la cui compilazione non è obbligatoria; la figlia è l’assegno vero e proprio che viene staccato e consegnato al beneficiario.
- Trattario: la banca che riceve l’ordine di pagamento, che coincide con la banca presso la quale il traente è titolare del conto corrente.
- Beneficiario: colui che ha diritto a riscuotere la somma presentando l’assegno presso la banca.
Nell’emissione di un A/B sono individuabili le seguenti fasi:
- Il traente, dopo aver verificato la disponibilità di fondi sul proprio conto corrente, compila l’assegno bancario in ogni sua parte
- Il traente consegna l’A/B al beneficiario
- Il beneficiario presenta l’assegno per l’incasso presso la propria banca o la banca del traente
- La banca paga al beneficiario l’importo scritto sull’A/B bancario e addebita contemporaneamente il conto corrente del traente per lo stesso importo
Il Regio decreto n. 1736 del 21 dicembre 1933, e successive modifiche, fissa i requisiti che deve soddisfare un assegno bancario per essere valido:
- Denominazione di assegno bancario
- Ordine incondizionato di pagare impartito dal traente alla banca trattaria
- Importo in lettere e in cifre (in caso di mancata coincidenza fra i due importi prevale quello in lettere)
- Nome della banca trattaria presso cui è possibile incassare l’assegno
- Luogo e data di emissione
- Firma del traente
Oltre questi elementi essenziali gli assegni bancari contengono anche:
- Numero progressivo di emissione dell’assegno
- Caratteri magnetici riportanti numero assegno, codice ABI e codice CAB
- Numero di conto corrente del traente
- Nominativo del beneficiario
- La dicitura “Non trasferibile”
Un assegno bancario si presenta nel seguente modo:
Fronte
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Retro
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L’assegno bancario normalmente viene stampato con la clausola “Non trasferibile”, con lo scopo di limitarne la circolazione: l’assegno non trasferibile viene pagato infatti dalla banca trattaria solo al beneficiario.
È tuttavia possibile ottenere assegni “liberi”, ovvero trasferibili, purché muniti di bollo (1,50 €) e di importo inferiore a 3.000 € (nuovo importo fissato dalla cd. Legge di stabilità 2016).
L’atto con cui si trasferisce l’assegno da un soggetto ad un altro è detto girata. Il soggetto che trasferisce l’assegno è detto girante mentre colui che lo riceve è detto giratario; il primo girante coincide sempre con il beneficiario.
Le girate possono essere proprie o improprie:
GIRATE PROPRIE (Trasferiscono la proprietà dell’assegno) |
GIRATE IMPROPRIE (Trasferiscono il possesso ma non la proprietà dell’assegno) |
GIRATA IN PIENO In cui viene indicato il nome del giratario seguito dalla firma del girante; si presenta come segue: “E per me pagate… (nome giratario) (Data e luogo) (Firma girante)” |
GIRATA PER L’INCASSO Viene incaricata una banca di riscuotere l’assegno per conto del girante; si presenta come segue: “E per me pagate per l’incasso Banca … sede di … (Data e luogo) (Firma del girante)” |
GIRATA IN BIANCO Non viene indicato il nome del giratario e semplicemente apposta la firma del girante. In questo modo l’A/B bancario diviene un titolo di credito al portatore: chiunque ne entri in possesso può legittimamente pretenderne il pagamento. Si presenta come segue: “(Firma girante)” |
Sia il beneficiario che il giratario devono presentare alla banca l’A/B per la riscossione entro scadenze ben precise:
- 8 giorni se su piazza, ovvero pagabile presso una banca con sede nello stesso comune della banca trattaria
- 15 giorni se fuori piazza, ovvero pagabile presso una banca con sede fuori dal comune della banca trattaria
All’atto della presentazione all’incasso dell’A/B, la banca può rifiutarne il pagamento nel caso in cui sul conto corrente del traente non ci siano sufficienti fondi da addebitare. In tal caso l’assegno è detto “scoperto” o “emesso a vuoto”.
Trattandosi di un titolo di credito esecutivo, il possessore (beneficiario o giratorio) di un A/B scoperto può intentare una rapida azione giudiziaria per tentare il recupero del proprio credito.
Le fasi di tale azione, detta azione di regresso, sono:
- Elevazione del protesto: l’atto solenne con cui un pubblico ufficiale (notaio, segretario comunale, eccetera…) constata il mancato pagamento del titolo di credito. I nomi dei soggetti protestati vengono inseriti nel registro informatico dei protesti tenuto presso ogni CCIAA (Camera di Commercio Agricoltura e Artigianato)
- Precetto: l’atto con cui l’ufficiale giudiziario intima al debitore di pagare quanto dovuto al creditore. Normalmente vengono concessi al debitore 10 giorni di tempo.
- Pignoramento dei beni del debitore: l’atto con il quale l’ufficiale giudiziario procede all’espropriazione forzata dei beni del debitore. Non posso essere pignorati i beni primari necessari alla sopravvivenza (il letto, il tavolo, il frigorifero, l’abbigliamento, eccetra…) o gli strumenti di lavoro.
- Vendita all’asta dei beni pignorati.
- Destinazione del ricavo dell’asta al creditore per il soddisfacimento del credito e consenga dell’eventuale residuo al debitore
ESERCIZIO: COMPILAZIONE DI ASSEGNO BANCARIO
Il 1 settembre N, Antonio Nobile di Torino emette fattura di 800 € su Piero dell’Alessandro di Padova, il quale provvede al pagamento immediato tramite emissione di A/B tratto sulla locale Banca del Veneto.
Il giorno successivo l’A/B viene girato in pieno a Davide Trezeguetti di Asti e da questi girato in pieno a Paolo Neveddi di Milano.
Il 3 settembre l’A/B viene girato per l’incasso alla locale Banca Intesa.
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ASSEGNO CIRCOLARE
L’assegno circolare è un titolo di credito a vista in cui una banca (banca emittente) promette di pagare una certa somma a favore di un soggetto (beneficiario).
Nell’assegno circolare (A/C nel seguito) compaiono due soggetti:
- Banca emittente: la banca che promette di pagare una certa somma di denaro a favore del beneficiario.
- Beneficiario: colui che ha diritto a riscuotere la somma presentando l’assegno presso la banca
Sono identificabili le seguenti fasi:
- Il soggetto che necessita dell’A/C (il cosiddetto “soggetto richiedente”) si reca in banca e chiede l’emissione dell’A/C. Contestualmente a tale richiesta deve versare alla banca l’importo indicato nell’A/C stesso.
- La banca rilascia l’A/C al richiedente e incassa il relativo importo.
- Il richiedente consegna l’A/C al beneficiario.
- Il beneficiario si reca in banca a riscuotere l’A/C che gli sarà immediatamente pagato dalla stessa.
È quindi evidente che, al contrario dell’A/B, l’A/C non può mai risultare scoperto in quanto emesso dalla Banca dopo averne incassato il relativo importo.
Gli elementi identificativi contenuti nell’A/C sono:
- Denominazione di assegno circolare
- Promessa incondizionata di pagare a vista
- Importo in lettere e in cifre
- Indicazione del beneficiario
- Luogo e data di emissione
- Indicazione della banca emittente
- Numero progressivo dell’assegno circolare
- Quadro di controllo con riportato l’importo dell’assegno
- Caratteri magnetici con indicazione numero assegno, codici della banca e della sede da cui è emesso
Pertanto un assegno circolare si presenta nel seguente modo:
Fronte
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Retro
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Per quanto riguarda il trasferimento dell’A/C, vale quanto detto per l’A/B in materia di girate.
ESERCIZIO: COMPILAZIONE DI ASSEGNO CIRCOLARE
Il 1 settembre N, Antonio Nobile di Torino emette fattura di 800 € su Piero dell’Alessandro di Padova, il quale provvede al pagamento immediato tramite A/C emesso dalla locale Banca del Veneto.
Il giorno successivo l’A/C viene girato in pieno a Davide Trezeguetti di Asti e da questi girato in pieno a Paolo Neveddi di Milano.
Il 3 settembre l’A/C viene girato per l’incasso alla locale Banca Intesa.
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CONFRONTO FRA ASSEGNO BANCARIO E ASSEGNO CIRCOLARE
È utile procedere a un confronto fra assegno bancario e assegno circolare.
È possibile individuare le seguenti similitudini:
- Sono uno strumento di moneta bancaria cartacea
- Sono un titolo di credito
- Normalmente riportano la clausola “Non trasferibile” stampata
È possibile individuare le seguenti differenze:
ASSEBGNO BANCARIO | ASSEGNO CIRCOLARE |
Contiene un ordine di pagamento impartito da un correntista alla propria banca di pagare un beneficiario | Contiene una promessa di pagamento da parte di una banca a favore del beneficiario |
Sono presenti tre soggetti: correntista traente, banca trattaria e beneficiario | Sono presenti due soggetti: banca emittente e beneficiario |
Viene emesso da un correntista | Viene emesso da una banca |
Il beneficiario può non essere indicato se l’importo dell’assegno è inferiore a 3.000 € | Il beneficiario deve essere sempre indicato |
Può risultare scoperto | È sempre coperto |
Deve essere presentato per l’incasso entro 8 giorni dall’emissione se su piazza ed entro 15 giorni se fuori piazza | Deve essere presentato per l’incasso entro 30 giorni dall’emissione |