9'

Gli assegni: l’assegno bancario e l’assegno circolare

Le banche offrono servizi di pagamento alternativi alla moneta legale (quella messa in circolazione dalla Banca Centrale Europea) detti “moneta bancaria”.

La moneta bancaria può essere:

  • Cartacea: assegni bancari e assegni circolari
  • Elettronica: carte di credito, carte di debito, carte prepagate

Di seguito tratteremo della moneta bancaria cartacea, ovvero degli assegni.

 

ASSEGNO BANCARIO

L’assegno bancario è un titolo di credito a vista in cui un soggetto (traente), titolare di un conto corrente, ordina alla propria banca (trattaria) di pagare una somma a favore di un altro soggetto (beneficiario) o di se stesso.

Si osserva che l’assegno bancario (A/B nel seguito):

  • È un titolo di credito, ovvero un documento che incorpora il diritto di ricevere una somma di denaro a una scadenza prefissata.
  • Ha scadenza a vista, ovvero deve essere pagato dalla banca al beneficiario al momento della presentazione dello stesso
  • Contiene un ordine di pagamento impartito dal traente alla propria banca trattaria a favore di un soggetto beneficiario

 

Come evidenziato precedentemente, nell’A/B compaiono pertanto tre soggetti:

  • Traente: colui che emette l’ordine di pagamento nei confronti della banca presso la quale è titolare di un conto corrente. Pertanto per emettere un A/B è necessario disporre di un conto corrente, su cui sono disponibili fondi, e per il quale si è stati autorizzati dalla banca ad emettere assegni. Generalmente, la banca consegna al cliente un blocchetto (il “libretto”) contenente un certo numero di assegni formati da due parti: la “madre” e la “figlia”. La madre è un talloncino di memoria che resta attaccato al libretto, la cui compilazione non è obbligatoria; la figlia è l’assegno vero e proprio che viene staccato e consegnato al beneficiario.
  • Trattario: la banca che riceve l’ordine di pagamento, che coincide con la banca presso la quale il traente è titolare del conto corrente.
  • Beneficiario: colui che ha diritto a riscuotere la somma presentando l’assegno presso la banca.

 

Nell’emissione di un A/B sono individuabili le seguenti fasi:

  1. Il traente, dopo aver verificato la disponibilità di fondi sul proprio conto corrente, compila l’assegno bancario in ogni sua parte
  2. Il traente consegna l’A/B al beneficiario
  3. Il beneficiario presenta l’assegno per l’incasso presso la propria banca o la banca del traente
  4. La banca paga al beneficiario l’importo scritto sull’A/B bancario e addebita contemporaneamente il conto corrente del traente per lo stesso importo

 

Il Regio decreto n. 1736 del 21 dicembre 1933, e successive modifiche, fissa i requisiti che deve soddisfare un assegno bancario per essere valido:

  • Denominazione di assegno bancario
  • Ordine incondizionato di pagare impartito dal traente alla banca trattaria
  • Importo in lettere e in cifre (in caso di mancata coincidenza fra i due importi prevale quello in lettere)
  • Nome della banca trattaria presso cui è possibile incassare l’assegno
  • Luogo e data di emissione
  • Firma del traente

Oltre questi elementi essenziali gli assegni bancari contengono anche:

  • Numero progressivo di emissione dell’assegno
  • Caratteri magnetici riportanti numero assegno, codice ABI e codice CAB
  • Numero di conto corrente del traente
  • Nominativo del beneficiario
  • La dicitura “Non trasferibile”

Un assegno bancario si presenta nel seguente modo:

Fronte

... , ...  € …
Luogo e data di emissione  
  Non trasferibile
BANCA ...  
A vista pagate per questo assegno bancario  
€ ...  
a ...  
  ...
  Firma
Nr. A/B ...    Caratteri magnetici ...  

Retro

GIRATE  
   
   
   
   
   
   
   
   
   

L’assegno bancario normalmente viene stampato con la clausola “Non trasferibile”, con lo scopo di limitarne la circolazione: l’assegno non trasferibile viene pagato infatti dalla banca trattaria solo al beneficiario.

È tuttavia possibile ottenere assegniliberi”, ovvero trasferibili, purché muniti di bollo (1,50 €) e di importo inferiore a 3.000 € (nuovo importo fissato dalla cd. Legge di stabilità 2016).
L’atto con cui si trasferisce l’assegno da un soggetto ad un altro è detto girata. Il soggetto che trasferisce l’assegno è detto girante mentre colui che lo riceve è detto giratario; il primo girante coincide sempre con il beneficiario.

Le girate possono essere proprie o improprie:

GIRATE PROPRIE

(Trasferiscono la proprietà dell’assegno)

GIRATE IMPROPRIE

(Trasferiscono il possesso ma non la proprietà dell’assegno)

GIRATA IN PIENO

In cui viene indicato il nome del giratario seguito dalla firma del girante; si presenta come segue:

“E per me pagate… (nome giratario)

(Data e luogo)

(Firma girante)”

GIRATA PER L’INCASSO

Viene incaricata una banca di riscuotere l’assegno per conto del girante; si presenta come segue:

“E per me pagate per l’incasso

Banca … sede di …

(Data e luogo)

(Firma del girante)”



GIRATA IN BIANCO

Non viene indicato il nome del giratario e semplicemente apposta la firma del girante. In questo modo l’A/B bancario diviene un titolo di credito al portatore: chiunque ne entri in possesso può legittimamente pretenderne il pagamento.

Si presenta come segue:

“(Firma girante)”

Sia il beneficiario che il giratario devono presentare alla banca l’A/B per la riscossione entro scadenze ben precise:

  • 8 giorni se su piazza, ovvero pagabile presso una banca con sede nello stesso comune della banca trattaria
  • 15 giorni se fuori piazza, ovvero pagabile presso una banca con sede fuori dal comune della banca trattaria

All’atto della presentazione all’incasso dell’A/B, la banca può rifiutarne il pagamento nel caso in cui sul conto corrente del traente non ci siano sufficienti fondi da addebitare. In tal caso l’assegno è detto “scoperto” o “emesso a vuoto”.

Trattandosi di un titolo di credito esecutivo, il possessore (beneficiario o giratorio) di un A/B scoperto può intentare una rapida azione giudiziaria per tentare il recupero del proprio credito.

Le fasi di tale azione, detta azione di regresso, sono:

  1. Elevazione del protesto: l’atto solenne con cui un pubblico ufficiale (notaio, segretario comunale, eccetera…) constata il mancato pagamento del titolo di credito. I nomi dei soggetti protestati vengono inseriti nel registro informatico dei protesti tenuto presso ogni CCIAA (Camera di Commercio Agricoltura e Artigianato)
  2. Precetto: l’atto con cui l’ufficiale giudiziario intima al debitore di pagare quanto dovuto al creditore. Normalmente vengono concessi al debitore 10 giorni di tempo.
  3. Pignoramento dei beni del debitore: l’atto con il quale l’ufficiale giudiziario procede all’espropriazione forzata dei beni del debitore. Non posso essere pignorati i beni primari necessari alla sopravvivenza (il letto, il tavolo, il frigorifero, l’abbigliamento, eccetra…) o gli strumenti di lavoro.
  4. Vendita all’asta dei beni pignorati.
  5. Destinazione del ricavo dell’asta al creditore per il soddisfacimento del credito e consenga dell’eventuale residuo al debitore

ESERCIZIO: COMPILAZIONE DI ASSEGNO BANCARIO

Il 1 settembre N, Antonio Nobile di Torino emette fattura di 800 € su Piero dell’Alessandro di Padova, il quale provvede al pagamento immediato tramite emissione di A/B tratto sulla locale Banca del Veneto.

Il giorno successivo l’A/B viene girato in pieno a Davide Trezeguetti di Asti e da questi girato in pieno a Paolo Neveddi di Milano.

Il 3 settembre l’A/B viene girato per l’incasso alla locale Banca Intesa.

 

Padova, 1 settembre N € #800,00#
Luogo e data di emissione  
   
BANCA del Veneto – Sede di Padova  
A vista pagate per questo assegno bancario  
€ #ottocento / 00 #  
a Antonio Nobile  
  Piero dell’Alessandro
  Frima
Nr. A/B …    Caratteri magnetici …  

 

GIRATE  
E per me pagate Davide Trezeguetti  

Torino, 2 settembre N

 
Antonio Nobile  
   
David Trezeguetti  
   
E per me pagate per l’incasso Banca Intesa sede di Milano  
Milano, 3 settembre N  

Paolo Neveddi

 

 

ASSEGNO CIRCOLARE

L’assegno circolare è un titolo di credito a vista in cui una banca (banca emittente) promette di pagare una certa somma a favore di un soggetto (beneficiario).

Nell’assegno circolare (A/C nel seguito) compaiono due soggetti:

  • Banca emittente: la banca che promette di pagare una certa somma di denaro a favore del beneficiario.
  • Beneficiario: colui che ha diritto a riscuotere la somma presentando l’assegno presso la banca

Sono identificabili le seguenti fasi:

  1. Il soggetto che necessita dell’A/C (il cosiddetto “soggetto richiedente”) si reca in banca e chiede l’emissione dell’A/C. Contestualmente a tale richiesta deve versare alla banca l’importo indicato nell’A/C stesso.
  2. La banca rilascia l’A/C al richiedente e incassa il relativo importo.
  3. Il richiedente consegna l’A/C al beneficiario.
  4. Il beneficiario si reca in banca a riscuotere l’A/C che gli sarà immediatamente pagato dalla stessa.

È quindi evidente che, al contrario dell’A/B, l’A/C non può mai risultare scoperto in quanto emesso dalla Banca dopo averne incassato il relativo importo.

Gli elementi identificativi contenuti nell’A/C sono:

  • Denominazione di assegno circolare
  • Promessa incondizionata di pagare a vista
  • Importo in lettere e in cifre
  • Indicazione del beneficiario
  • Luogo e data di emissione
  • Indicazione della banca emittente
  • Numero progressivo dell’assegno circolare
  • Quadro di controllo con riportato l’importo dell’assegno
  • Caratteri magnetici con indicazione numero assegno, codici della banca e della sede da cui è emesso

Pertanto un assegno circolare si presenta nel seguente modo:

Fronte

… , … € …
Luogo e data di emissione  
  Non trasferibile
BANCA …  
A vista pagherà per questo assegno circolare  
€ …  
a …  
  ...
  Firma
Nr. A/B …    Quadro di controllo …   Caratteri magnetici …  

Retro

GIRATE  
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Per quanto riguarda il trasferimento dell’A/C, vale quanto detto per l’A/B in materia di girate.

ESERCIZIO: COMPILAZIONE DI ASSEGNO CIRCOLARE

Il 1 settembre N, Antonio Nobile di Torino emette fattura di 800 € su Piero dell’Alessandro di Padova, il quale provvede al pagamento immediato tramite A/C emesso dalla locale Banca del Veneto.

Il giorno successivo l’A/C viene girato in pieno a Davide Trezeguetti di Asti e da questi girato in pieno a Paolo Neveddi di Milano.

Il 3 settembre l’A/C viene girato per l’incasso alla locale Banca Intesa.

Padova, 1 settembre N € #800,00#
Luogo e data di emissione  
   
BANCA del Veneto – Sese di Padova  
A vista pagherà per questo assegno circolare  
€ #ottocento / 00 #  
a Antonio Nobile  
  Dott. Marcello Luppi
  Direttore BANCA DEL VENETO
  Sede di Padova
  Firma
Nr. A/B …    Caratteri magnetici …  

GIRATE

 
   
E per me pagate Davide Trezeguetti  
Torino, 2 settembre N  
Antonio Nobile  
   
David Trezeguetti  

E per me pagate per l’incasso Banca Intesa sede di Milano

 
Milano, 3 settembre N  
Paolo Neveddi  

CONFRONTO FRA ASSEGNO BANCARIO E ASSEGNO CIRCOLARE

È utile procedere a un confronto fra assegno bancario e assegno circolare.

È possibile individuare le seguenti similitudini:

  • Sono uno strumento di moneta bancaria cartacea
  • Sono un titolo di credito
  • Normalmente riportano la clausola “Non trasferibile” stampata

È possibile individuare le seguenti differenze:

ASSEBGNO BANCARIO ASSEGNO CIRCOLARE
Contiene un ordine di pagamento impartito da un correntista alla propria banca di pagare un beneficiario Contiene una promessa di pagamento da parte di una banca a favore del beneficiario
Sono presenti tre soggetti: correntista traente, banca trattaria e beneficiario Sono presenti due soggetti: banca emittente e beneficiario
Viene emesso da un correntista Viene emesso da una banca
Il beneficiario può non essere indicato se l’importo dell’assegno è inferiore a 3.000 € Il beneficiario deve essere sempre indicato
Può risultare scoperto È sempre coperto
Deve essere presentato per l’incasso entro 8 giorni dall’emissione se su piazza ed entro 15 giorni se fuori piazza Deve essere presentato per l’incasso entro 30 giorni dall’emissione