Ognuno di noi si sarà chiesto almeno una volta quale origine abbiano le norme giuridiche, e quali ne siano le fonti: come tanti altri termini giuridici, anche “fonte” è stato preso a prestito dal vocabolario corrente. Solitamente si definisce “fonte del diritto” qualunque “atto” o “fatto” che generi regole di condotta vincolanti per una data comunità.
Risulta evidente che atto e fatto sono gli strumenti che un dato ordinamento giuridico abilita alla creazione di norme giuridiche, pertanto anch’essi non hanno, con riferimento allo studio delle fonti del diritto, il significato che di solito attribuiamo loro nel linguaggio comune 1. Ma quali sono gli atti e fatti che il nostro ordinamento giuridico qualifica come proprie fonti (legali) e che rende pertanto idonei non solo a creare nuove norme giuridiche, obbligatorie per tutti, ma anche a modificare norme già esistenti? In altri termini ci chiediamo quali siano le fonti di produzione 2, che differiscono dalle c.d. fonti di cognizione che non producono norme, ma sono lo strumento che ci agevola nella conoscenza delle fonti di produzione (le vere norme giuridiche): la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.) 3, ad esempio, è il tipico strumento documentale che ci consente di conoscere dell’esistenza 4 di una legge. Dal luglio 2013 è disponibile anche la versione elettronica autentica della Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea (G.U.U.E.) 5
Prima di trattare le singole fonti bisogna sottolineare però due aspetti:
a) I moderni ordinamenti giuridici hanno una molteplicità di fonti legali che, nel nostro Stato in particolare, si sono accresciute negli ultimi anni, da un lato per il costante processo di integrazione comunitaria, dall’altro per la c.d. devolution (decentramento) che hanno ridistribuito il potere normativo da un modello centralista ad un modello diffuso (Unione Europea, Enti locali);
b) Non tutte le fonti sono poste su un piano di parità, sono dotate cioè della stessa forza normativa; difatti vengono rappresentate in modo piramidale per cui, partendo dalla base per giungere al vertice, man mano vengono collocate le fonti per ordine di importanza:
1. Costituzione Repubblicana;
2. Leggi di revisione costituzionale – sono quelle fonti che modificano mediante emendamento, aggiunta o soppressione, parti del testo della Costituzione; Il procedimento di modifica della nostra Carta Costituzionale è detto “aggravato” ed è disciplinato dall’ art. 138.
3. Leggi costituzionali - (riserva di legge costituzionale 6 prevista dagli artt. 71, 116, 132, 137 Cost.). Il procedimento è “aggravato” - art. 138 Cost. Le leggi di revisione costituzionale e le leggi costituzionali hanno la stessa forza normativa, cioè occupano nella piramide (nella gerarchia delle fonti) la stessa posizione; per distinguerle dobbiamo soltanto analizzarne il contenuto.
4. Fonti legislative ordinarie – è la fonte a competenza generale che comprende:
A) leggi ordinarie del Parlamento;
B) atti normativi del Governo aventi forza di legge, pertanto equiparati alla legge ordinaria del Parlamento, cc.dd. decreti legislativi o delegati e decreti legge;
C) leggi regionali
D) referendum abrogativo.
5. Regolamenti - qualificazione che indica una categoria eterogenea di atti normativi di competenza del Governo, dei Ministri, degli organi centrali e periferici della Pubblica Amministrazione, delle Regioni ed altri enti locali. Non rientrano in tale categoria atti normativi di rango superiore come i regolamenti comunitari (lezione n. 11).
6. Consuetudine – che si differenzia dalle fonti precedenti per il fatto di non essere una fonte scritta. E’ la ripetizione costante di un certo comportamento (diuturnitas), nella convinzione della sua obbligatorietà (opinio juris seu necessitatis). Nel nostro ordinamento giuridico occupa l’ultima posizione della piramide; ciò significa che ha una forza normativa minima. Circostanza questa non valevole nei sistemi giuridici di Common law, come la Gran Bretagna ed i Paesi anglosassoni in genere, ove la consuetudine riveste estesa importanza nella vita costituzionale e morale.
1 Tante fonti del diritto sono anche oggetto dello studio della storia: il Codice di Hammurabi, re di Babilonia, la legislazione di Licurgo, la Costituzione di Solone, la riforma di Clistene nell’antica Grecia, la legge delle XII tavole, l’Editto di Caracalla, il Corpus Juris Civilis, l’Editto di Rotari, la Magna Charta Libertatum, l’Habeas Corpus Act ed il Bill of Rights, fino al Codice Napoleonico, la Dichiarazione di indipendenza Americana, la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino ed il più recente Statuto Albertino.
2 Le fonti di produzione si suddividono in:
•fonti fatto, ovvero fonti non scritte, determinate da comportamenti sociali considerati idonei a produrre diritto;
•fonti atto, ossia atti normativi posti in essere da soggetti istituzionali nell'esercizio di poteri ad essi attribuiti dall'ordinamento giuridico di riferimento.
3 Disponibile oggi anche on line all’indirizzo http://www.gazzettaufficiale.it
4 N.B.: La “pubblicazione” di una legge nella G.U. è l’atto attraverso il quale una legge viene portata a conoscenza in modo ufficiale ai cittadini; tra la “pubblicazione” e l’”entrata in vigore” vi è un periodo di tempo variabile, c.d. vacatio legis, che ha lo scopo di consentire ai destinatari di conoscerne il contenuto vincolante.
5 Disponibile dal 1 luglio 2013 on line all’indirizzo: http://new.eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it
6 La “riserva di legge costituzionale” è quel principio in base al quale alcuni settori (ad es. la fusione di Regioni o la creazione di nuove Regioni) devono essere disciplinati esclusivamente da legge costituzionale.