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Norma, diritto, ordinamento giuridico

Nel celebre romanzo di Daniel Defoe, Le avventure di Robinson Crusoe 1 la coesistenza di soli due soggetti, Robinson Crusoe e Venerdì, già impone loro di “trattare” su diritti, doveri, responsabilità, insomma regole di condotta, prescrizioni, comandi: l’essere a contatto con gli altri limita le libertà dell’agire del singolo. Ma, nonostante ciò, da sempre la vita dell’uomo è stata “vita di società”: si diceva e si dice ubi homo, ibi societas; ubi societas, ibi ius, proprio a voler significare che l’aggregazione umana ordinata non può esistere senza uno o più sistemi di norme 2 che disciplinino i rapporti tra gli uomini, perseguano un ordine sociale e prevengano forme di contrasto alla loro violazione.

In questa sede ci interessa enucleare quella regola di condotta (la norma giuridica) avente rilevanza giuridica perché fornita di alcuni caratteri: positività (dal latino positum, posta, stabilita; si delega un'autorità superiore affinché la emani, ma che la faccia anche rispettare in caso di violazione), generalità, astrattezza, coercibilità. La norma giuridica è un comando stabilito da un ordinamento giuridico/pubblica autorità (positività) fornito di generalità ed astrattezza rivolto a tutti i consociali, con il quale si impone una particolare condotta, quasi sempre sotto l’avvertimento di una sanzione 3 (coercibilità). Se prendiamo, ad esempio, l’art. 575 del codice penale, rubricato “Omicidio”: “Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno”, ritroviamo le su menzionate caratteristiche. La norma risulta generale in quanto rivolta indifferentemente a “chiunque” dovesse trovarsi in tale fattispecie, non indirizzata ad un individuo determinato; astratta, perché non disciplina un caso concreto di omicidio, ma la fattispecie ipotetica di tale condotta; imperativa poiché ritroviamo una sanzione, una conseguenza, una risposta coercitiva (ventuno anni di reclusione) dell’ordinamento giuridico a quella condotta.

Spesso le norme giuridiche nascono da norme sociali, morali, etiche, di galateo o religiose già effettive nella società, ma tra questi diversi comandi a noi interessa enucleare quelli “giuridici”, pur se talvolta abbiano il medesimo contenuto degli altri.


Il diritto 4 oggettivo è sinonimo di ordinamento giuridico. È il sistema di norme 5 (c.d. normae agendi) che disciplinano la vita di una comunità stabile; pertanto il riferimento più immediato è l’ordinamento giuridico dello Stato cui apparteniamo, ma ce ne sono tanti altri 6, come quello Comunitario che vincola i 28 Stati attualmente costituenti l’Unione Europea. Nella lingua inglese il diritto oggettivo è detto law 7.

Il diritto soggettivo è la posizione giuridica di vantaggio riconosciuta dall’ordinamento giuridico ad un soggetto su un “bene della vita”; in modo più semplice è il potere (agere licere) del singolo di agire per il soddisfacimento ovvero la tutela di un suo interesse (c.d. facultas agendi). L’art. 832 del codice civile, per fornire un esempio in tema di proprietà, prescrive testualmente che: “Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico”. Nella lingua inglese il diritto soggettivo è detto right 8.

Altra partizione è quella tra diritto pubblico 9 e diritto privato 10 con le diverse articolazioni:

 


È da specificare, però, che alcune partizioni del diritto risultano collocarsi in un’area grigia, tra diritto pubblico e diritto privato, come il diritto del lavoro o il diritto dell’economia.


Altra differenza rilevante è quella tra il diritto positivo ed il diritto naturale, intendendosi con la prima locuzione l’insieme delle norme costituenti un dato ordinamento giuridico; con il secondo l’insieme delle norme non scritte innate in una comunità di individui 11

1 Audiolibro in lingua italiana: http://www.libroaudio.it/libri-audio/le-avventure-di-robinson-crusoe/; e-book in lingua inglese: http://www.gutenberg.org/ebooks/521.

2 L’ORDINE SOCIALE non è la risultante delle sole NORME GIURIDICHE: esiste una pluralità di regole di condotta, una pluralità di SISTEMI DI NORME NON GIURIDICHE (norme RELIGIOSE, SOCIALI, MORALI, di GALATEO, di BUONA EDUCAZIONE, ETICHE, etc….); norme giuridiche e norme non giuridiche possono anche avere lo stesso contenuto precettivo (es. non rubare, non uccidere, etc…) e spesso la norma sociale precede l’emanazione di una norma giuridica.

3 La SANZIONE GIURIDICA nel nostro ordinamento riveste una duplice funzione: preventiva e repressiva.

4 Diritto: per l’etimologia, vedi http://www.etimo.it/?term=diritto

5 Vi è differenza tra un “insieme di norme” ed un “sistema di norme”: con il secondo si intende un insieme quanto più organico, coeso, armonico di prescrizioni.

6 c.d. PRINCIPIO DELLA PLURALITA’ DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI.

7 Es. diritto comunitario: communitary law; diritto naturale: natural law; diritto penale: criminal law; diritto societario: company law.

8 Es. diritto di sciopero: right to strike; diritto di brevetto: patent right; diritto di passaggio: right to way; per diritto di nascita: by right of birth; diritti politici: political rights.

9 DIRITTO PUBBLICO: insieme delle norme che regolano l'organizzazione e la funzione dello Stato.

10 DIRITTO PRIVATO: insieme delle norme che regolano i rapporti dei singoli, oppure fra essi e lo Stato e gli altri enti pubblici, qualora questi ultimi non esercitino funzioni pubbliche (iure privatorum).

11 Da tale distinzione (diritto positivo/diritto naturale) sono derivati il POSITIVISMO GIURIDICO ed il GIUSNATURALISMO.