I principi fondamentali della Costituzione repubblicana (contenuti negli artt. 1-12) non a caso hanno ricevuto tale collocazione da parte dei Costituenti: rappresentano il nucleo di valori a fondamento di ogni altro atto normativo gerarchicamente subordinato (lezione n. 4 – Le fonti del diritto) e dell’azione dei poteri dello Stato. Perciò essi sono anche detti “supernorme”, in quanto non sarebbero modificabili neppure con il procedimento di revisione costituzionale di cui all’art. 139, perché equivarrebbe ad un sovvertimento dell’assetto costituzionale.
Ciò vuol dire che la caratteristica della nostra Costituzione, al pari di altre contemporanee, è che essa ha inteso offrire, accanto a norme più propriamente organizzative dell’assetto istituzionale, altre essenziali in cui viene affermata solennemente l’intangibilità di un nucleo, i principi fondamentali.
Il loro valore si dice essere “precettivo” e non “programmatico”: sono quindi norme suscettibili di applicazione diretta anche quando manchi, nel caso concreto, una esauriente disciplina ordinaria di dettaglio.
L’eventuale violazione di questi principi costituzionali da parte del legislatore ordinario determina l’illegittimità costituzionale della legge stessa.
Tanto premesso, i primi dodici articoli della Costituzione 1 affermano i seguenti principi:
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Democraticità - art. 1, 1° comma
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Sovranità popolare – art. 1, 2° comma
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Inviolabilità dei diritti – art. 2
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Uguaglianza formale ed uguaglianza sostanziale – art. 3
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Diritto al lavoro – art. 4
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Riconoscimento delle autonomie locali – art. 5
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Tutela delle minoranze linguistiche – art. 6
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Libertà religiosa – art. 8
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Sviluppo della cultura, della tutela ambientale e del patrimonio storico ed artistico – art. 9
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Ripudio della guerra come strumento di offesa – art. 11
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Riconoscimento di collaborazioni internazionali – art. 10
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Struttura della bandiera italiana – art. 12
1 I principi fondamentali sono reperibili in: http://www.quirinale.it/qrnw/costituzione/costituzione.html