Solitamente la storia dell’ordinamento costituzionale italiano si fa iniziare il 4 marzo 1848, giorno in cui il re Carlo Alberto, sulla scia dello spirito di rivolta che scuoteva l’intera Europa, “concesse” ai sudditi del Regno Sardo-Piemontese una Carta di diritti, un proclama redatto in articoli, lo Statuto Albertino 1.
Come visto nella lezione n. 5 (Forme di Stato), siamo nel periodo dell’assolutismo, ove il Sovrano si poneva “al di sopra” della legge; in particolare, il 1848 fu l’anno delle grandi rivoluzioni europee (Francia, Confederazione germanica, Impero asburgico, la stessa Italia, divisa all’epoca in tanti Stati).
Lo Statuto albertino delinea nell’ordinamento costituzionale sabaudo, come forma di governo, la monarchia costituzionale pura: il Re detiene il potere esecutivo, nomina e revoca i ministri, responsabili solo nei suoi confronti. Il potere giudiziario rimaneva comunque riconducibile al Re, nominando Egli i giudici, ed il Parlamento era dotato di minima rappresentatività 2, in quanto solo la Camera dei deputati era elettiva, mentre i componenti del Senato del Regno rimanevano di nomina regia.
Con la proclamazione del Regno d’Italia 3 lo Statuto Albertino diviene lo Statuto del Regno d’Italia. Pur leggendosi nel Preambolo che esso era una legge perpetua ed irrevocabile, si presentava come una Carta flessibile, emendabile con una semplice legge ordinaria 4, a differenza della nostra Costituzione Repubblicana che è modificabile soltanto attraverso un procedimento particolare, c.d. “aggravato”, di cui si è fatto cenno nella lezione n. 4 (Le fonti del diritto).
Ben presto la monarchia mutò verso la forma parlamentare; la nascita delle Carte dei diritti segnò l’avvio dello stato liberale con il consolidamento del potere della borghesia a livello istituzionale. Il potere esecutivo si sgancia dal Re costituendosi come un organo collegiale che deve ricevere la fiducia del Parlamento, il suffragio si allarga 5, il ruolo del Senato viene ridimensionato; questo cammino viene interrotto dalle due guerre mondiali.
L’armistizio dell’8 settembre del 1943 con le forze anglo-americane e la liberazione (25 aprile del 1945) sono i principali antecedenti storici che hanno preceduto la fatidica data del 2 (e 3) giugno del 1946, primo referendum istituzionale 6 della storia d’Italia, attraverso il quale gli italiani furono chiamati a scegliere la forma di governo (monarchia o repubblica) e ad eleggere i membri dell’Assemblea Costituente 7, che avrebbe materialmente redatto la futura Costituzione repubblicana (lezione n. 8).
1 http://www.quirinale.it/qrnw/statico/costituzione/statutoalbertino.htm
2 Suffragio ristretto corrispondente al 2% circa dei cittadini.
3 Il Regno d’Italia nacque con la legge n. 4671, promulgata il 17 marzo 1861 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale non più del Regno, bensì del Regno d’Italia n. 68 del 18 marzo 1861. La legge era composta di un solo articolo.
4 Lo Statuto aveva anche le altre seguenti caratteristiche: era octroyée – concesso, elargito - , a differenza della nostra Costituzione che è votata; inoltre era una Carta breve, nel senso che non riportava nel dettaglio l’ordinamento dello Stato.
5 Alle elezioni del 1900 votò quasi il 7% dei cittadini e, nel 1913 si arrivò al 25% circa; difatti con la l. 30 giugno 1912, n. 665 Giolitti concesse il c.d. suffragio universale, estendendo il diritto di voto a tutti i cittadini maschi ventunenni capaci di leggere e scrivere nonché agli analfabeti che avevano compiuto il servizio militare ovvero che avevano superato il 30° anno di età.
6 c.d. convocatio ad referendum.
7 Formata da 556 deputati, tra cui ne vennero scelti, con criteri proporzionali, solo 75, c.d. Commissione dei settantacinque, presieduta dall’on.le Meuccio Ruini. Fu poi suddivisa in tre sottocommissioni, la prima per redigere i diritti ed i doveri dei cittadini, la seconda per l’ordinamento della repubblica, la terza per i diritti ed i doveri economico-sociali. Di seguito fu formata un’ulteriore sottocommissione (comitato dei diciotto), con la consegna della stesura definitiva dei 138 articoli oltre le 18 disposizioni transitorie e finali.