Nel corso dei secoli quella parlamentare è stata un’istituzione presente in diversi Paesi europei, nei quali aveva però struttura e funzioni con sembianze molto diverse: organo solo consultivo (consilium regis) ovvero deliberativo, corte di giustizia (in Francia), a composizione laica o ecclesiastica, di nomina regia, elettiva, ereditaria, in base al censo ovvero mediante suffragio universale, etc…
Nello Stato contemporaneo, il Parlamento è l’organo costituzionale rappresentativo 1, detentore della funzione legislativa, ma il Parlamento italiano esercita anche la funzione di indirizzo politico 2 oltre che quella ispettiva e di controllo nei confronti dell’operato del Governo.
Le Camere durano 5 anni (c.d. legislatura) e non possono essere prorogate nelle funzioni se non per legge e soltanto se l’Italia sia in stato di guerra; possono essere anche sciolte in anticipo, in particolare nel caso si vengano a trovare nell’impossibilità di funzionare ovvero di esprimere una maggioranza parlamentare stabile 3. Se normalmente i due rami del Parlamento esercitano la loro attività istituzionale in modo disgiunto, in cinque casi tassativamente previsti dalla Costituzione 4, lavorano congiuntamente nella sede di Palazzo di Montecitorio, c.d. Parlamento in seduta comune: elezione del Presidente della Repubblica, suo giuramento e sua messa d’accusa per alto tradimento ed attentato alla Costituzione; elezione di un terzo dei Giudici della Corte Costituzionale ed un terzo dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura.
Il Parlamento in seduta comune è presieduto dal Presidente della Camera dei deputati.
I principali strumenti, invece, attraverso cui il Parlamento svolge la funzione di controllo sull’attività del Governo sono costituiti dalle interrogazioni, dalle interpellanze, dalle mozioni e dalle inchieste.
L’interrogazione 5 consente a ciascun parlamentare (deputato o senatore) di chiedere per iscritto al Governo se sia a conoscenza di un determinato fatto.
L’interpellanza consente a ciascun parlamentare di chiedere per iscritto al Governo chiarimenti sulla sua azione politica.
La mozione è un testo che ha lo scopo di sollecitare una deliberazione della Camera o del Senato su un determinato argomento; un tipo particolare di mozione sono quelle c.d. di “fiducia” o “sfiducia” al Governo.
Le inchieste, secondo il dettato dell’art. 82, secondo comma, consentono a ciascuna Camera ovvero attraverso Commissioni bicamerali, di indagare su materie di interesse pubblico.
1 Secondo il vecchio brocardo latino: quod omnes tangit ab omnibus comprobari debet (quello che è destinato a tutti, da tutti deve essere approvato) divenuto poi il principio per cui la fonte del potere è la volontà del popolo che, attraverso suoi rappresentanti esercita il potere statuale, il Parlamento è organo rappresentativo perché maggiormente è l’emanazione della volontà del corpo elettorale. Questo principio si affermò soprattutto dopo la rivoluzione americana del 1776 e la rivoluzione francese del 1789.
2 Ogni Camera è espressione dei partiti politici che compongono la maggioranza parlamentare.
3 Attualmente (gennaio 2014) siamo alla XVII legislatura; non tutte le legislature hanno avuto la durata fisiologica: è possibile consultare i dati al link: http://legislature.camera.it/
4 Art. 55 Cost., 2° co.: ”Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione”.
5 L’Interrogazione può essere di tre tipi: 1 – a risposta scritta; 2 – a risposta orale; 3 – a risposta in Commissione.