Il passaggio dallo Stato assoluto, nell’ordinamento del quale è previsto che il potere venga direttamente esercitato dal monarca o dai suoi fiduciari in posizione di monopolio, allo Stato di diritto è caratterizzato ne L’esprit des lois del Montesquieu 1 dal principio di separazione dei poteri (dello Stato).
Tale (nuovo) principio nel campo del pubblico diritto dell’età illuministica, presuppone:
- l’indipendenza di ciascuno dei tre poteri dello Stato (legislativo, amministrativo, giudiziario)
- il riconoscimento di alcuni diritti fondamentali di libertà e di uguaglianza consacrati in una carta costituzionale
- la legalità dell’azione amministrativa, considerata soprattutto come corretto comportamento della Pubblica Amministrazione, che non può agire se non in base alla legge.
Il Governo rappresenta l’organo detentore della funzione esecutiva 2 e riceve la propria disciplina dalla Carta Costituzionale, negli artt. 92/96. Ci troviamo di fronte ad un organo costituzionale complesso perché composto dal Presidente del Consiglio e dai Ministri che, insieme, formano il Consiglio dei Ministri.
- Il Governo della Repubblica 3, con sede a Roma, Palazzo Chigi, risulta quindi composto da un organo collegiale (Consiglio dei ministri) e da due organi individuali (Presidente del Consiglio dei ministri ed i singoli ministri).
- Il Presidente del Consiglio dirige la politica generale del Governo, ne assicura l’unità di indirizzo politico ed amministrativo e ne ha la responsabilità politica, pertanto le sue dimissioni hanno come conseguenza la caduta dell’intero Governo; è nominato dal Presidente della Repubblica, a seguito della procedura c.d. delle “consultazioni”.
- I Ministri “segretari di stato”, c.d. con portafoglio, collocati al vertice di un ramo della Pubblica Amministrazione, ossia di un ministero o dicastero: es. Ministro dell’istruzione, università e ricerca, Ministro della Giustizia, Ministro dell’Interno. Sono nominati con decreto dal Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio. I Ministri esercitano quindi una duplice funzione: politica (come membri del Consiglio dei Ministri) ed amministrativa (come organo di vertice del proprio ministero).
- Il Consiglio dei Ministri è composto dai singoli ministri, con o senza portafoglio, dal Sottosegretariato di Stato alla Presidenza del Consiglio ed è presieduto dal Presidente del Consiglio.
Vi sono inoltre come organi eventuali, cioè costituzionalmente non necessari, disciplinati da legge ordinaria 4: i Sottosegretari di Stato, i vice-presidenti del Consiglio dei Ministri 5, Commissari straordinari del Governo 6, Comitati e Commissioni 7 ed i Ministri senza portafoglio 8.
L’attuale Governo “Renzi”, insediatosi il 22 febbraio 2014 non prevede la figura del Vice Presidente del Consiglio 9
1 http://salon-litteraire.com/fr/montesquieu/content/1835187-l-esprit-des-lois-de-montesquieu-resume
2 FUNZIONE ESECUTIVA: concretizzare, portare a compimento l’indirizzo politico espresso dal Parlamento, ossia dal corpo elettorale.
4 L. n. 400 del 1988.
5 http://www.governo.it/vice_presidente/Biografia/biografia_it.html
6 http://www.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Organizzazione/ArticolazioneUffici/CommissariStraordinari/CS_AsseTO-LI.html
7 http://www.governo.it/Presidenza/comitati_commissioni.html
8 Si dicono Ministri senza portafoglio quelli che non sono a capo di una struttura amministrativa; es. Ministro delle pari opportunità; Ministro dei rapporti con il Parlamento, Ministro della coesione territoriale, Ministro per l’integrazione: http://www.governo.it/Governo/Biografie/ministri/kyenge.html (link non più attivo, relativo al Ministro per l'integrazione senza portafoglio, Cecile Kyenge del pregresso Governo “Letta", cessato il 21 febbraio 2014). Non sono destinatari di autonomi stanziamenti di bilancio e non sono organi amministrativi, non avendo un proprio ministero. Vi sono poi i Ministri c.d. “tecnici” - http://www.governo.it/Governo/Biografie/ministri/bray.html ed i ministri “ad interim” - http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/172 (link non più attivi, relativi al pregresso Governo “Letta”, cessato il 21 febbraio 2014).